PROVVEDIMENTO N. 1362 G. DEL 1 DICEMBRE 1999

PROVVEDIMENTO N. 1362 G. DEL 1 DICEMBRE 1999

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel prossimo triennio.

VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l’art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”; VISTO il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 con il quale è stato approvato il “Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato”;
VISTO il provvedimento ISVAP 2 ottobre 1996 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 9 ottobre 1996, data di pubblicazione del predetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
VISTA la delibera in data 22 novembre 1999 del consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.A. che, in conformità al parere reso nella seduta del 28 ottobre 1999 dal comitato del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, ha espresso, ai sensi dell’art. 45 del citato D.P.R. 973/70, il proprio avviso favorevole alla designazione, per il triennio 1999-2002, delle imprese di seguito specificate;
Dispone:
Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n.990. a provvedere per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato:

Impresa designata Sede Regione o gruppi di regione
Riunione Adriatica di Sicurtà Milano Marche, Puglia
Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. Roma Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia
La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. Firenze Toscana, Trentino Alto-Adige
Società Reale Mutua di Assicurazioni Torino Piemonte, Valle d’Aosta
S.A.I.-Società Assicuratrice Industriale S.p.A. ovvero SAI Torino Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia
SARA Assicurazioni S.p.A. Roma Umbria
TORO Assicurazioni S.p.A. Torino Liguria, Sardegna

Posted under assicurazione

Questo post è stato scritto da admin in data Agosto 28, 2008

Tags:

Polizza assicurativa auto e incidenti provocati da veicoli stranieri

La polizza assicurativa auto prevde che:
Se l’incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A) alI’UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Venezia, 8 - 20122 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.
Se invece l’incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero.

Per ottenere informazioni sugli argomenti esposti in queste pagine, è sempre possibile rivolgersi a:

ANIA - 02/7764.208/263
UEA - 02/87.53.15
ADICONSUM - 06/44.17.021/0231
ADOC- 06/47.42.608
COMITATO DIFESA CONSUMATORI - 02/66.89.01
FEDERCONSUMATORI - 06/39736.084/107
LEGA CONSUMATORI ACLI - 02/48.30.36.59
MOVIMENTO CONSUMATORI - 02/33.60.30.60
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - 06/39.73.70.21/22

Posted under assicurazione, automobili

Questo post è stato scritto da admin in data Agosto 28, 2008

Tags: ,