Il Movimento Consumatori lancia l’allarme: RC troppo cara per i giovani automobilisti

Nei giorni scorsi, il Movimento Consumatori, ha lanciato un grido d’allarme in difesa dei giovani automobilisti italiani. Secondo quanto dichiarato dal Movimento, che ha visitato i siti di una quarantina di Compagnie assicurative, i costi che i neo patentati dovrebbero sostenere per coprire il proprio veicolo con una semplice polizza di Responsabilità Civile sarebbero veramente alti. 

In molti ricorderanno che tempo fa si era parlato di un Patto, detto “per i giovani”, con il quale le compagnie si erano impegnate a praticare delle scontistiche particolari per tutti quei guidatori che, avendo un’età compresa fra 18 e 26 anni, avessero mantenuto alla guida un comportamento virtuoso.

Il progetto aveva stimolato l’entusiasmo di tanti, ma purtroppo, a conti fatti, il costo da sostenere rimane molto alto e, in diversi casi, ben al di sopra dei mille euro. In determinate circostanze, avverte il Movimento Consumatori, si è arrivati ad avere preventivi che superavano i tremila euro.

Secondo l’ormai famoso decreto Bersani, in alcuni casi i giovani guidatori possono non partire dalla classe di merito più bassa, ma godere della classe guadagnata da uno dei genitori, purché convivente. Questo può già condurre ad un preventivo più basso, ma la cosa più opportuna è quella di rivolgersi a uno dei siti di confronto dei preventivi delle polizze RC presenti sul web.

Inserendo i dati del veicolo, quelli del conducente e la sua storia assicurativa, si potranno ottenere i prezzi di molte compagnie e trovare quello più adatto alle esigenze (e alle tasche!) del singolo guidatore. Non è mai corretto, infatti, parlare di un’assicurazione che, in assoluto, sia la migliore. Il numero e la tipologia delle variabili che vengono prese in considerazione per fare un preventivo, sono tali da rendere pressoché impossibile definire a priori una compagnia più conveniente.

Nei paesi anglosassoni la rotazione dei clienti fra le compagnie ha livelli quasi quadrupli rispetto a quelli del nostro Paese dove solo da poco sono giunti questi strumenti che, complice la crisi economica che spinge ciascuno di noi a risparmiare, hanno trovato terreno fertile e stanno riscuotendo sempre maggior successo.

Fonte - Redazione

Posted under assicurazione, automobili, decreto bersani

Questo post è stato scritto da admin in data Ottobre 4, 2009

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Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

Legge 24 dicembre 1969, n.990 dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Allegati: Tabella A

Minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria stabiliti ai sensi dell’art. 9 della legge.

a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1 milione per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi;

20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 centimetri cubi;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

c) per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

d) per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonchè per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

40.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove;

100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a trenta;

150.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a ottanta;

200.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti oltre ottanta;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

f) per gli autoveicoli, filoveicoli e i rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo pieno carico non superiore a 25 quintali;

40.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a settanta quintali;

50.000.000 (con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a settanta quintali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;

25.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;

30.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo superiore a nove;

75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;

100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

l) per l’assicurazione prevista all’art. 3 della legge per gare o competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

200.000.000 (con il limite di lire 20.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;

400.000.000 (con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

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Questo post è stato scritto da admin in data Agosto 28, 2008

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