È sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; nè si fa più riferimento alla classificazione del Codice della strada.
La detraibilità dell’Iva dall’1.1.2008 è la seguente:
1. Detrazione 100% dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente; trattori; veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (es.: tassisti, noleggiatori auto);
2. Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilità 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilità100% dell’Iva è ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;
3. Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva:
riguarda solo le moto > 350 cc.
Questa disciplina non riguarda gli agenti e i rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.
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Questo post è stato scritto da admin in data Novembre 15, 2010
