Nuovo limite di velocità bocciato: no ai 150 Km/h in autostrada

Il limite di velocità in autostrada rimarrà lo stesso, la proposta di alzare il limite da 130 km/h a 150 km/h non è passata. Questa decisione arriva al momento giusto e sembra mettere a tacere tutte le polemiche e le discussioni nate sul tema nei giorni passati, la parola “fine” si avrà definitivamente domani quando avverrà la votazione in Senato porrà termine a tutto l’iter di approvazione del DDL che ha riguardato il nuovo Codice della Strada.
Questa proposta di legge ha suscitato anche polemiche dure, spaccando in alcuni casi l’opinione pubblica a metà. Ma quali cambiamenti avrebbe apportato la sua approvazione? Prevalentemente il provvedimento avrebbe costretto i gestori delle autostrade ad alzare il limite, però solo nei tratti a quattro corsie gestiti e monitorati dal Tutor. Tutto sommato questo innalzamento sarebbe rimasto una sorta di decisione facoltativa per le concessionarie autostradali. Va sottolineato il fatto che questa facoltà sia già prevista da tempo dall’articolo 142 contenuto nell’attuale Codice della Strada: le concessionarie possono alzare il limite di velocità “sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali”.
Se si guardano i fatti, da quando il Codice della Strada prevede questa possibilità, nessun gestore si è mai attivato in questa direzione. La motivazione è di tipo economico, infatti i lavori per rendere un tratto autostradale adeguato a consentire un maggior limite implicano investimenti e costi di manutenzione non indifferenti e che quindi le concessionarie non si sentono di prendere a carico.
(Fonte – Redazione)

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Questo post è stato scritto da admin in data Maggio 6, 2010

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