Mutui per l’abitazione principale
Mutuo per costruzione o ristrutturazione
STIPULA PER L’ACQUISTO “DETRAZIONE”
La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.
Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione all’acquisto dell’abitazione principale.
L’importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro. Pertanto la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro. Il tetto massimo di spesa detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l’acquisto.
Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale. L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione. In quest’ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.
Per i mutui stipulati prima del 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo casa.
Calcolo rata costante periodica di un mutuo
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Questo post è stato scritto da admin in data Agosto 28, 2008
