Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
Legge 24 dicembre 1969, n.990 dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Allegati: Tabella A
Minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria stabiliti ai sensi dell’art. 9 della legge.
a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1 milione per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi;
20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 centimetri cubi;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per le cose e gli animali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
c) per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per le cose e gli animali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
d) per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per le cose e gli animali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonchè per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
40.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove;
100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a trenta;
150.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a ottanta;
200.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti oltre ottanta;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
f) per gli autoveicoli, filoveicoli e i rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
25.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo pieno carico non superiore a 25 quintali;
40.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a settanta quintali;
50.000.000 (con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a settanta quintali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per le cose e gli animali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
15.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;
25.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;
30.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
50.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo superiore a nove;
75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;
100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
l) per l’assicurazione prevista all’art. 3 della legge per gare o competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
200.000.000 (con il limite di lire 20.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;
400.000.000 (con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;
15.000.000 per ogni persona danneggiata.
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Questo post è stato scritto da admin in data Agosto 28, 2008
