DISPOSIZIONI PENALI
Legge 24 dicembre 1969, n.990
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti CAPO IV
Articolo 32.
Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall’assicurazione, è punito con l’ammenda fino a lire 300.000 e con l’arresto fino a 3 mesi.
Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all’obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a lire 10.000. Per l’illecito amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’art. 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.
Articolo 33.
L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi indicati nell’art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale e nell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
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Questo post è stato scritto da admin in data Agosto 28, 2008
